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I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell´industria, dell´agricoltura, del terziario e dell´artigianato; gli Accordi Interconfederali possono prevedere l´istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all´interno degli stessi, la costituzione di un´apposita sezione per la formazione dei dirigenti.

Nel corso del 2003, con l´istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro potranno infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.

COME SI ADERISCE A UN FONDO INTERPROFESSIONALE

L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003 modificati dalla Circolare n. 107 del 1 ottobre 2009.

Nel caso in cui l´impresa decida di aderire ad un Fondo Interprofessionale il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia contributiva DM10/2 (da utilizzare anche per le eventuali revoche dell´adesione). Come disposto dalla Circ. 107/09 "A decorrere dal periodo contributivo "gennaio 2010" la denuncia DM10 sarà sostituita dal flusso UNIEMENS".

I datori di lavoro interessati, dovranno indicare, in una delle righe in bianco dei quadri "B" e "C" del modello DM10/2, il Fondo al quale intendono aderire. L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione Fondo” e dal codice relativo al Fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all´art.25 comma 4 delle legge 845/78.

L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. La norma fissa al 31 ottobre (come da nuova Circolare Inps 67/2005) di ogni anno il termine per esprimere le adesioni o le disdette ai Fondi, i cui effetti finanziari e contributivi si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza. Secondo i nuovi criteri le aziende possono aderire ad un fondo durante l'intereo anno solare e gli effetti economici decorrono dal periodo di paga -mese di competenze del DM10- nel quale l'adesione è stata proposta.

La novità principale disposta dalla norma riguarda la mobilità tra Fondi ovvero la possibilità per l’azienda di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare di quanto eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
L’esercizio della flessibilità è sottoposto, comunque, alle seguenti limitazioni:

  • il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE;
  • l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
  • le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1 gennaio 2009.

La mobilità tra Fondi è, inoltre, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi ma, in ogni caso, rimane garantita la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento. 

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l´obbligo di versare all´INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.